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L'ipoteca volontaria, giudiziale e legale
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L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare,
anche in confronto del terzo garante, i beni vincolati a garanzia
del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo
ricavato dall'espropriazione.
L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo:
- Beni immobili
- Diritti reali di godimento su immobili
(diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e servitù)
- Beni mobili iscritti su pubblici registri
(autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato)
L'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
L'ipoteca è volontaria, giudiziale o legale.
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Definizione
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IPOTECA VOLONTARIA
L'ipoteca volontaria si costituisce mediante un atto volontario
(contratto o atto unilaterale) del debitore o del terzo datore
d'ipoteca. Questa forma di garanzia è utilizzata in caso di stipula
di un contratto di mutuo. Riguardo ai tempi di erogazione, è bene
sottolineare che nella maggior parte dei casi le banche rendono disponibile
la somma di mutuo almeno 10 giorni dopo la stipula dell'atto notarile, al fine
di realizzare il "consolidamento dell'ipoteca".
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Ipoteca volontaria
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Ipoteca giudiziale e ipoteca legale
Entrambe si costituiscono anche senza l'assenso del condannato.
Si distinguono in quanto:
- L'ipoteca legale si costituisce nei casi già previsti dalla legge
(non c'è bisogno di "giudizio")
- Quella giudiziale nasce da una sentenza in giudizio e vale solo per
il processo sentenziato (salvo conseguenze giurisprudenziali)
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IPOTECA GIUDIZIALE
L'ipoteca giudiziale si costituisce mediante ogni sentenza, civile
o penale, che porta condanna al pagamento di una somma o
all'adempimento di altra obbligazione, ovvero al risarcimento dei
danni da liquidarsi successivamente.
Per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore può essere
sufficiente anche un decreto ingiuntivo a seguito di un fattura non
pagata. Anche lo Stato usufruisce dell'ipoteca giudiziale, a seguito
di giudizio, a garanzia di pagamento di somme dovute all'erario.
Si distinguono in:
1) Pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato
2) Spese del procedimento
3) Spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena
4) Spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e
di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità
5) Somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese
processuali
6) Spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di
onorario delle spese di procedura dovute dal condannato
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Ipoteca giudiziale
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IPOTECA LEGALE
L'ipoteca legale può essere iscritta contro la volontà del debitore,
nei casi previsti dalla legge. Tipico caso previsto dalla legge è
quando il venditore di un immobile non è pagato dall'acquirente,
oppure quando i coeredi di immobili ereditati attendono il
conguaglio in denaro. Per questi casi non c'è necessità di giudizio:
la legge già prevede il diritto alla garanzia.
Anche l'erario può iscrivere Ipoteca sui beni dell'imputato a
garanzia del pagamento. Si tratta di un privilegio, regolamentato
dalla legge, che nasce solo dopo aver iscritto a ruolo le somme
pretese dovute. Ciò consente l'iscrizione dell'ipoteca sui beni del
contribuente debitore.
Tuttavia l'erario agisce sempre e solo in vista dell'irrinunciabile
necessità di soddisfare il credito erariale per cui, salvo uno
spontaneo pagamento del debito da parte del contribuente, dovrà fare
necessariamente seguito l'azione espropriativa sul bene medesimo.
Per questo, a differenza di ogni altra ipoteca, questa nasce con
stretto collegamento funzionale tra iscrizione ipotecaria ed
espropriazione forzata.
Per tale ragione, la Cassazione ha affermato che "…rappresentando
un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare,
anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che
non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera
gli € 8.000,00".
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Ipoteca giudiziale
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fonte: Marketing Finservice spa
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