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     L'IPOTECA
    Definizione, tipologie e aspetti giuridici
 
L'ipoteca volontaria, giudiziale e legale

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo garante, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo:
  • Beni immobili
  • Diritti reali di godimento su immobili
    (diritto di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e servitù)
  • Beni mobili iscritti su pubblici registri
    (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato)
L'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L'ipoteca è volontaria, giudiziale o legale.

Definizione
IPOTECA VOLONTARIA
L'ipoteca volontaria si costituisce mediante un atto volontario (contratto o atto unilaterale) del debitore o del terzo datore d'ipoteca. Questa forma di garanzia è utilizzata in caso di stipula di un contratto di mutuo. Riguardo ai tempi di erogazione, è bene sottolineare che nella maggior parte dei casi le banche rendono disponibile la somma di mutuo almeno 10 giorni dopo la stipula dell'atto notarile, al fine di realizzare il "consolidamento dell'ipoteca".

Ipoteca volontaria
Ipoteca giudiziale e ipoteca legale
Entrambe si costituiscono anche senza l'assenso del condannato.

Si distinguono in quanto:
  • L'ipoteca legale si costituisce nei casi già previsti dalla legge (non c'è bisogno di "giudizio")
  • Quella giudiziale nasce da una sentenza in giudizio e vale solo per il processo sentenziato (salvo conseguenze giurisprudenziali)
 
IPOTECA GIUDIZIALE
L'ipoteca giudiziale si costituisce mediante ogni sentenza, civile o penale, che porta condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione, ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente.

Per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore può essere sufficiente anche un decreto ingiuntivo a seguito di un fattura non pagata. Anche lo Stato usufruisce dell'ipoteca giudiziale, a seguito di giudizio, a garanzia di pagamento di somme dovute all'erario.

Si distinguono in:
    1) Pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato
    2) Spese del procedimento
    3) Spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena
    4) Spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità
    5) Somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali
    6) Spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario delle spese di procedura dovute dal condannato
Ipoteca giudiziale
IPOTECA LEGALE
L'ipoteca legale può essere iscritta contro la volontà del debitore, nei casi previsti dalla legge. Tipico caso previsto dalla legge è quando il venditore di un immobile non è pagato dall'acquirente, oppure quando i coeredi di immobili ereditati attendono il conguaglio in denaro. Per questi casi non c'è necessità di giudizio: la legge già prevede il diritto alla garanzia.

Anche l'erario può iscrivere Ipoteca sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento. Si tratta di un privilegio, regolamentato dalla legge, che nasce solo dopo aver iscritto a ruolo le somme pretese dovute. Ciò consente l'iscrizione dell'ipoteca sui beni del contribuente debitore.

Tuttavia l'erario agisce sempre e solo in vista dell'irrinunciabile necessità di soddisfare il credito erariale per cui, salvo uno spontaneo pagamento del debito da parte del contribuente, dovrà fare necessariamente seguito l'azione espropriativa sul bene medesimo. Per questo, a differenza di ogni altra ipoteca, questa nasce con stretto collegamento funzionale tra iscrizione ipotecaria ed espropriazione forzata.

Per tale ragione, la Cassazione ha affermato che "…rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli € 8.000,00".

Ipoteca giudiziale
 
fonte: Marketing Finservice spa  
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